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Il bag-in-box avrà una sua voce doganale

È stata accolta dall’organizzazione mondiale delle dogane la richiesta che l’Oiv ha inoltrato lo scorso dicembre (vedi precedente articolo) volta a rivedere la definizione doganale di vino sfuso perché fino ad oggi in questa voce rientrava anche il vino venduto in bag-in-box, così come il trasporto dei vini in flexitank.

Nella nomenclatura combinata doganale la voce 2204.29, vini in recipienti superiori a due litri, si sdoppierà aggiungendo la voce 2204.22, vini in contenitori tra due e dieci litri, mentre la voce 2204.29 calcolerà solo i vini in recipienti oltre i dieci litri, cioè lo sfuso vero e proprio. Non verrà modificata la voce 2204.21, vini in recipienti inferiori o pari a due litri.

È previsto che l’entrata in vigore di queste modifiche avverrà a partire dal 2017.


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