Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

Proposte modifiche a tre Dop della Romagna

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con propri comunicati e dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini Dop ed Igp formulato nella riunione del 15 dicembre 2015, ha pubblicato in gazzetta ufficiale la proposta di modifica dei seguenti disciplinari di produzione:

Colli di Faenza Doc (Gu 5 del 8 gennaio 2016 e sito Mipaaf)
Nel disciplinare il nome del vitigno Pignoletto è sostituito dal sinonimo Grechetto gentile. La proposta di modifica riguarda anche l'articolo 6 dove, per tutte le tipologie, il tenore minimo in zuccheri è stato aumentato da 4 a 10 grammi per litro.

Romagna Albana Docg (Gu 5 del 8 gennaio 2016 e sito Mipaaf)
Le modifiche proposte si riferiscono agli articoli 5 e 6. Nell'articolo 5 al paragrafo 3 viene aumentato il limite massimo per l'arricchimento da 1 a 1,5 gradi; al paragrafo 4.1, per il passito, non è più previsto l'obbligo di vinificazione dopo il 15 ottobre e pertanto è soppresso il vecchio paragrafo 4.3; il nuovo paragrafo 4.3 ammette tutte le pratiche enologiche previste, fatte salve le limitazioni previste al comma 3 dell'articolo 5. Nell'articolo 6 nelle tipologie amabile e dolce vengono tolti i limiti specifici relativi agli zuccheri riduttori; nella tipologia passito è inserito il limite minimo per gli zuccheri riduttori pari a 70 g/l; nelle tipologie dolce, passito e passito riserva non è più previsto il titolo alcolometrico effettivo minimo.

Romagna Doc (Gu 6 del 9 gennaio 2016 e sito Mipaaf)
Le menzioni geografiche aggiuntive, già esistenti, «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro - Terra del Sole», «Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San Vicinio» e «Serra» divengono sottozone e sono disciplinate da specifici disciplinari allegati. All'articolo 1 la tipologia Albana spumante dolce viene prevista solo per la categoria vino spumante e si aggiunge la nuova la tipologia Sangiovese passito, nella categoria vino. E' soppresso il Sangiovese novello. Per la tipologia «Romagna» Sangiovese passito viene consentito riportare in etichetta la specificazione «Appassimento», ma in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna». Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, vengono allargate a tutto il territorio della regione Emilia-Romagna. All'articolo 8 viene introdotto l’uso di contenitori alternativi al vetro, in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere e non inferiore a due litri, per le tipologie Trebbiano, Pagadebit e Sangiovese, anche con superiore, ad esclusione delle tipologie con la menzione vigna. Inoltre viene consentito anche l’uso di recipienti di acciaio inox e altri materiali idonei, per capacità fra 6 e 60 litri, per le tipologie Trebbiano, anche frizzante, e Sangiovese. Infine è previsto l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente per tutte le tipologie, ad eccezione del Sangiovese con sottozona nella versione riserva, per il quale la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.


Cerca nel sito

Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.