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Si parte con le autorizzazioni degli impianti vitati

Con la circolare ACIU.2016.49 del 1 febbraio scorso, l’Agea ha reso noto le disposizioni nazionali di attuazione del decreto 12272 del 15 dicembre 2015 relativo al nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, come disposto dal regolamento n. 1308/2013 in sostituzione del vecchio sistema dei diritti di impianto. A partire infatti dal primo gennaio di quest’anno, e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo dietro concessione di una apposita autorizzazione non trasferibile tra produttori.

Come noto, la superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi impianti è l’uno per cento della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. Le domande per le autorizzazioni, presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN, verranno rilasciate entro il 1 giugno (dalle regioni) e avranno validità triennale.

Chi possiede ancora dei vecchi diritti di impianto dovrà inoltrare una apposita richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto. L’autorizzazione così ottenuta avrà la stessa validità del diritto che l’ha generata e, se non utilizzata, scadrà entro il 31 dicembre 2023. È possibile richiedere la conversione dei diritti che non riportano scadenza in autorizzazioni in un qualunque momento fino al 31 dicembre 2020 e le relative autorizzazioni scadranno il 31 dicembre 2023.

La circolare si sofferma sui seguenti aspetti procedurali:
– Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;
– Funzioni e procedure disponibili per l’aggiornamento del registro (registrazione di autorizzazioni all’impianto; utilizzo di un’autorizzazione, comunicazione di avvenuto impianto; modifica della regione/p.a. di riferimento; subentro di un’autorizzazione tra due o più titolari; modifica della scadenza di un’autorizzazione);
– Procedimento per concessione di autorizzazioni per gli impianti (rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti; criteri di ammissibilità; procedura per la domanda di autorizzazione di nuovi impianti; .elenco beneficiari; rilascio autorizzazioni per nuovi impianti; conversione di diritti di impianto in autorizzazioni; rilascio autorizzazioni per reimpianto; registro delle superfici estirpate; reimpianto su medesima superficie estirpata; reimpianto su qualunque superficie ammissibile; reimpianti anticipati);
– Gestione del potenziale transitorio (consolidamento del registro dei diritti di reimpianto);
– Comunicazioni;
– Sanzioni (che saranno definite successivamente con specifico provvedimento);
– Diffusione dei dati del registro.

Il richiedente dovrà effettuare la domanda di autorizzazione in relazione alle superfici vitate riportate nel proprio fascicolo aziendale. (g.r.)


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