Come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (testo unico del vino) che ha stabilito la incompatibilità con incarichi dirigenziali o di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali il 30 marzo ha emanato un apposito decreto per fissarne l’ambito di applicazione. Il decreto individua le situazioni di incompatibilità degli incarichi dirigenziali o di responsabilità riferite agli incarichi svolti da soggetti legati da un rapporto di lavoro con gli organismi di controllo, nell’ambito degli organi societari e delle strutture organizzative interne agli stessi organismi pubblici e privati. Anche i tre membri nominati del comitato, in quanto esperti nel settore della viticoltura e dell’enologia, non possono rivestire incarichi dirigenziali o di responsabilità nell’ambito dei seguenti enti ed organizzazioni che sono già rappresentati in comitato:
– conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualità di coordinatori delle regioni;
– ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
– unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
– associazione enologi enotecnici italiani;
– federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all’articolo 41, in rappresentanza dei consorzi stessi;
– organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
– organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e delle cooperative agricole;
– organizzazioni degli industriali vinicoli. (g.r.)
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