Dalla campagna vitivinicola 2010/2011, in attuazione dell’articolo 103 duovicies del regolamento n. 1234/07 e degli articoli 17-20 del regolamento n. 555/08, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali, trasformazione in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, rendimento globale delle imprese e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento n. 1234/07 e/o lo sviluppo di nuovi tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI ter del citato regolamento.
Ai sensi dell’articolo 3 del Dm 4 marzo 2011, sono beneficiari della misura le microimprese, le piccole e medie imprese la cui attività siano:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
d) in via prevalente, l’elaborazione, l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.
Ai fini dell’ammissibilità all’aiuto è necessario che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento n. 436/09. Le modalità applicative sono riportate nella circolare n. Aciu 2011/265 del 7 aprile scorso emanata dall’Agea.