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Nuove disposizioni per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione

Al più tardi a partire dalla campagna 2020-2021 i dati di produzione di vino e mosti saranno riportati automaticamente dalle informazioni presenti nel registro telematico

Con decreto n. 7701 del 18 luglio 2019 il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha emanato nuove disposizioni per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola applicabili a partire dalla campagna 2019-20.

I soggetti interessati alla presentazione delle dichiarazioni sono riportati nell'articolo 2:
a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
g) soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve;
h) le associazioni e le cantine cooperative.

Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate secondo quanto è previsto nell'allegato 2 del decreto e viene introdotta la facoltà di avvalersi delle informazioni presenti nel registro telematico per la compilazione delle dichiarazioni al più tardi per la campagna 2020-21. Per la dichiarazione di produzione vengono utilizzati i dati risultanti sul registro alla data del 30 novembre. La dichiarazione telematica è compilata a livello di singola regione, Agea poi definirà la specifiche modalità operative in accordo con le regioni e le province autonome. Il decreto 26 ottobre 2015 è stato abrogato. (g.r.)

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