L’Agea ha emanato la circolare esplicativa con le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della dichiarazione di giacenza dei vini e/o mosti detenuti. Obbligati a presentare le dichiarazioni sono tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24,00 del 31 luglio 2011. Sono esclusi dalla presentazione i consumatori privati, i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri e i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
La dichiarazione, come negli scorsi anni, dovrà essere presentata a partire dal 1° agosto e non oltre lunedì 12 settembre 2011. Sono anche disponibili le istruzioni di compilazione della dichiarazione, contenenti anche le codifiche previste dal Dm 28 dicembre 2006, e il fac-simile del modello di dichiarazione. Le dichiarazioni di giacenza dei soggetti che hanno la residenza o la sede legale nel territorio della regione Toscana devono essere presentate all’Artea, Organismo pagatore della regione Toscana, secondo apposite modalità.