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Abolito l’obbligo di indicare sui registri di cantina l’aggiunta di anidride solforosa

Con l’emanazione del reg. 314/12 del 12 aprile 2012, pubblicato nella Gu n. L 103 sono state modificati diversi articoli del regolamento n. 436/09 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/08 in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Accogliendo le richieste della filiera vitivinicola, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi è stato eliminato l’obbligo, previsto all’articolo 41, lettera u), del reg. n. 436/09, di indicare nei registri l’aggiunta di solfiti, in quanto i solfiti sono aggiunti in diverse fasi della produzione e delle operazioni cui è sottoposto il vino e il loro tenore finale non corrisponde alla somma dei solfiti indicati e quindi si trattava di un obbligo inutile. Questa disposizione si applica dal 16 aprile 2012.

Modificate inoltre le norme che disciplinano l’utilizzo dei documenti di accompagnamento a livello nazionale e comunitario nonché all’esportazione e le condizioni di autenticazione degli attestati di origine per i vini a Dop o a Igp. Tali disposizioni erano diventate in parte obsolete oppure non tenevano conto di tutte le modifiche legislative intervenute dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 436/09. Ciò vale in particolare per l’utilizzo, dal 1° gennaio 2011, del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto a norma del regolamento (CE) n. 684/09, per la modifica delle formalità che si applicano al controllo dell’uscita dei prodotti dal territorio dell’Unione in seguito alla generalizzazione delle procedure elettroniche da parte delle autorità doganali dell’Unione e infine per le modifiche delle norme relative alle Dop, alle Igp e all’indicazione dell’annata di raccolta o della varietà di uve da vino in seguito alle riforme della normativa del settore vitivinicolo intervenute dopo il 1° gennaio 2009. Introdotte modifiche anche per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi.


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