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Consentita la dolcificazione di partite di vino Dop certificate

Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con circolare n. 16926 del 24 luglio 2012 ha diramato ulteriori chiarimenti in merito alla dolcificazione di partite di vino Dop certificate. In precedenza la comunicazione ministeriale n. 10620 del 10 maggio 2012, in risposta a un quesito sulla dolcificazione di partite di vino Dop certificate, aveva comunicato che, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari, la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di vini Dop consente la possibilità di effettuare tale pratica per le partite di vino Dop già certificate. La dolcificazione deve essere effettuata nella zona geografica in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze (ovvero nella zona di vinificazione delimitata all’articolo 5 dei relativi disciplinari di produzione). La pratica della dolcificazione comporta la variazione delle caratteristiche chimico‐fisiche e organolettiche dei relativi vini, e la partita ottenuta dopo la dolcificazione deve comunque ad uno dei tipi di prodotto in base al tenore zuccherino residuo indicato dallo specifico disciplinare.

Il ministero ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità per l’esecuzione della pratica, in particolare, sull’obbligo di sottoporre la partita dopo la dolcificazione a un nuovo esame organolettico, specificando che questo esame deve essere ripetuto soltanto nel caso in cui la dolcificazione sia tale da determinare il passaggio ad altro tipo di prodotto (in relazione al tenore zuccherino residuo, secondo i limiti stabiliti dalla vigente normativa). L’esame organolettico deve essere invece ripetuto nel caso in cui la dolcificazione determini una variazione della tipologia del prodotto, passando da amabile, ad esempio, a dolce l’esame.

Confermata la possibilità per i produttori, esclusivamente per gli esami chimico‐fisici, di usare la procedura di autocertificazione prevista dall’art. 2, comma 2, del Dm 11.11.2011 per gli assemblaggi delle partite certificate. L’autocertificazione della partita derivante dalla dolcificazione deve essere fornita dal detentore alla struttura di controllo competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pratica di dolcificazione e deve attestare per la partita stessa i parametri chimico‐fisici stabiliti dall’articolo 26 del regolamento 607/09 e quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.


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