Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

Vini Igt, legittimo il taglio del 15% con uve raccolte fuori zona

Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con circolare n. 16991 del 25 luglio scorso ha fornito un importante chiarimento sulla corretta applicazione della vigente normativa comunitaria (reg. Ce n. 1234/07, art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii) – reg. Ce n. 607/09, art. 6) e nazionale in materia di vini Igp (D.L.vo n. 61/2010), relativa alla possibilità di utilizzare per il taglio di vini Igt (o destinati a divenire tali) uve raccolte fuori dalla zona di produzione delimitata dal disciplinare della specifica Igt, nel limite massimo del 15%.

L’utilizzo di prodotti fuori zona può essere effettuato in una qualsiasi fase di elaborazione (iniziale, intermedia e finale) quale assemblaggio delle frazioni di partita (massimo 15% fuori zona - minimo 85% zona di produzione) che concorrono alla costituzione della partita finale (da certificare ai fini dell’immissione al consumo). Ai sensi dell’art. 6, par. 2 del Reg. Ce n. 607/2009, la provenienza dei prodotti fuori zona (al massimo 15%) deve essere di ambito nazionale. In ogni caso, la possibilità di espletare questa pratica non esclude la previsione di misure più restrittive nell’ambito degli specifici disciplinari di produzione quando espressamente previsti.

Nelle tipologie qualificate con il nome di un vitigno, al fine di garantire la tracciabilità delle produzioni e i controlli di filiera (conformemente alla specifica disciplina per le Igp di cui agli articoli 25 e 26 del reg. Ce n. 607/09 e all’art. 13 del D. L.vo n. 61/2010), l’utilizzo dei prodotti fuori zona è da escludere per le partite che già sono state oggetto di taglio o assemblaggio (nel limite del 15%) con prodotti derivanti da uve di altre varietà di vite coltivate nella zona di produzione delimitata. Ciò al fine di assicurare che, conformemente al parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini in data 20 luglio 2011, ‘per i vini a Igt qualificati con il nome di un vitigno le partite di vino - risultanti dal taglio e come tali pronte per l’immissione al consumo - devono essere ottenute per almeno l’85% da uve del corrispondente vitigno prodotte nella zona di produzione delimitata della relativa Igt’.

Ai fini di assicurare la tracciabilità delle partite, nei documenti di trasporto e nei registri di cantina devono essere riportati gli elementi fondamentali che caratterizzano le specifiche tipologie Igt che si intendono ottenere a seguito dell’operazione di taglio. Infine, a seguito del taglio in questione, è possibile indicare l’annata di vendemmia delle uve purché almeno l’85% delle uve utilizzate sia stato vendemmiato in tale annata e purché si rispettino le limitazioni di cui ai punti precedenti.


Cerca nel sito

Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.