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Dichiarazioni di giacenza per la campagna 2011-12

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), area coordinamento di Roma, ha emanato in data 17 luglio 2012 la circolare esplicativa prot. n. ACIU. 2012.314 contenente le istruzioni applicative generali per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e/o mosti detenuti. Sono obbligati a presentare le dichiarazioni tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2012. Sono esclusi dalla presentazione i consumatori privati, i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri, i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 hl.

Le dichiarazioni, come negli scorsi anni, dovranno essere presentate dal 1° agosto e non oltre il 10 settembre 2012. Quelle presentate successivamente saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione sia alle sanzioni dettate dall’articolo 18 del regolamento n. 436/09. Oltre che attraverso i Centri di assistenza agricola è possibile inviare la dichiarazione direttamente all’Agea per via telematica o con consegna a mano o tramite raccomandata. Gli operatori vitivinicoli che intendono predisporre la dichiarazione, con modalità telematica, dovranno aver costituito il proprio fascicolo aziendale. La sua costituzione è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito. I produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell’aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le dichiarazioni rese. Detto fascicolo può essere costituito o presso un Centro di assistenza agricola, al quale il produttore ha conferito mandato, oppure il fascicolo può essere costituito presso l’organismo pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente Codice unico di identificazione aziendale (Cuaa).

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell’allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 la quale, emanata da Agea quale organismo di coordinamento, e che detta le regole applicabili da ciascuno organismo pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale. È inoltre possibile sul sito del Sian la stampa gratuita di un modello di dichiarazione in bianco che dovrà essere presentato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che serve da identificativo univoco e che potrà essere utilizzato negli eventuali scambi informativi tra il dichiarante e l’ Agea. Per consentire la stampa di un modello precompilato nella parte anagrafica, viene richiesta la digitazione del codice fiscale / Cuaa del dichiarante. Chi non può reperire autonomamente il modello può recarsi presso gli uffici della regione o dell’organismo pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricarlo tramite un collegamento via internet.

Per gli operatori piemontesi l’organismo pagatore è la regione Piemonte nel cui sito si trova il decreto che approva le istruzioni applicative, mentre per quelli toscani l’organismo pagatore è l’Artea nel cui sito si trova il decreto che approva le istruzioni esplicative generali.


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