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Non sono obbligatorie l'attestazione Dop/Igp e la certificazione annata e varietà sui documenti

Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato, con circolare n. 2143 del 14 marzo 2013, che la Commissione Ue ha risposto al quesito sulle informazioni da riportare sui documenti di accompagnamento previste all’art. 31 del reg. 436/09.

L'attestazione delle Dop/Igp, la certificazione dell'annata e/o della varietà di cui al citato articolo 31 sono facoltative e gli operatori possono decidere di riportarle o meno, assumendosi la responsabilità di quanto eventualmente indicato. Quanto sopra si riferisce sia per il prodotto sfuso che confezionato, nonché per le spedizioni in Italia che all’interno e al di fuori della Comunità. A giudizio della Commissione quanto previsto all’art. 31 non si riferisce alla certificazione dei vini attuata a livello nazionale dalle autorità e dagli organismi di controllo nell'ambito dei sistemi di controllo.

Le disposizioni previste dall’art. 31, paragrafo 5 (attestato Dop/Igp) del suddetto regolamento si applicano, solo se gli Stati membri hanno emanato una apposita disposizione per il controllo di specifiche denominazioni (in Francia esiste un obbligo per la denominazione Champagne). Nessuna disposizione che preveda l'obbligo di questo attestato per i vini Dop/Igp è stata stabilita in Italia.


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